FATTO e DIRITTO 1. L’odierna appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. della Valle d’Aosta ha respinto il ricorso di primo grado proposto per l’annullamento della ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. 2del 27 settembre 2019 (con la quale veniva ordinato alla odierna appellante di “rimuovere … la vecchia -OMISSIS- manuale arrugginita dall’area sita in Fraz. -OMISSIS- identificata con il foglio 23 mapp. 333 e il ripristino dello stato dei luoghi…”). 2. L’appellante premette quanto segue. 2.1. Con nota notificata il 2 luglio 2019, il Comune di -OMISSIS-, dopo aver dato atto della trasmissione…
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È legittimo l’accesso a un’area privata da parte degli agenti accertatori?
Categoria: Vigilanza e controlliAutorità: Consiglio di Stato (Sezione Quarta)
Data: 06/08/2024
n. 7004
In base a quanto disposto dall’art. 13 della legge n. 689 del 1981, gli agenti preposti all’accertamento di illeciti amministrativi possono legittimamente accedere ad un’area privata non qualificabile come “privata dimora”. In tema di violazione di domicilio, la definizione di “privata dimora” non può essere considerata equivalente a quella di proprietà privata; gli elementi per attribuire ad un luogo la qualifica di privata dimora sono: l’utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata in modo riservato, la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona e la non accessibilità del luogo da parte dei terzi, senza il consenso del titolare. ( Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello con cui la ricorrente lamentava che l’ispezione da parte del Corpo Forestale della Valle d’Aosta, sulla base della quale era stata emanata dal Comune l’ordinanza di cui all’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, si era svolta sul suo terreno senza il suo consenso e in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, come invece richiesto nel caso di accesso su fondo di proprietà privata).
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FATTO e DIRITTO 1. L’odierna appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. della Valle d’Aosta ha respinto il ricorso di primo grado proposto per l’annullamento della ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. 2del 27 settembre 2019 (con la quale veniva ordinato alla odierna appellante di “rimuovere … la vecchia -OMISSIS- manuale arrugginita dall’area sita in Fraz. -OMISSIS- identificata con il foglio 23 mapp. 333 e il ripristino dello stato dei luoghi…”). 2. L’appellante premette quanto segue. 2.1. Con nota notificata il 2 luglio 2019, il Comune di -OMISSIS-, dopo aver dato atto della trasmissione…
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