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Violazione delle prescrizioni AIA relative alla gestione del biogas

Categoria: AIA
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 12/03/2024
n. 10236

Ai sensi dell’art. 183, lett. n), d.lgs. 152/2006, nella nozione di “gestione dei rifiuti” rientra anche “lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento”. Da ciò consegue che le operazioni di estrazione, captazione, recupero energetico o termodistruzione del biogas prodotto dai rifiuti conferiti in discarica, comprese le relative operazioni di controllo e di manutenzione degli impianti a tal fine predisposti, risultano senz’altro rilevanti, qualificanti e funzionali rispetto alla corretta gestione ed allo smaltimento dei rifiuti medesimi, senza che al proposito rilevi la possibilità di qualificare o meno il biogas come rifiuto. Risulta pertanto corretta la contestazione dell’art. 29 quattuordecies, comma 3, d.lgs. 152/2006, in quanto, in tal caso, le prescrizioni dell’A.I.A. concernenti la gestione del biogas violate sono comunque riferibili alla “gestione dei rifiuti”.

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