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CSS al posto dei combustibili fossili tradizionali: aggiornamento AIA a quali condizioni?

Categoria: AIA
Autorità: TAR Lazio (RM) Sez. II
Data: 07/12/2022
n. 16385

L’art. 35 comma 3 del decreto semplificazioni (d.l. n. 77/2021) ha introdotto una disposizione che eccezionalmente consente a soggetti non autorizzati al recupero e trattamento dei rifiuti, nel caso di progetti che comportano l’utilizzazione di CSS-C in sostituzione di combustibili fossili tradizionali, di formulare domanda di aggiornamento dell’AIA in essere, accelerandone contestualmente la relativa tempistica procedimentale. L’anzidetta disposizione subordina la possibilità di aggiornamento esclusivamente ai progetti che non prevedono una implementazione della capacità produttiva e che rispettano i limiti di emissione previsti per gli impianti di co-incenerimento (in ciò consistendo, a ben vedere, la funzione di semplificazione della nuova disciplina e, al contempo, il limite di operatività della stessa), pertanto, se emergono anche solo dubbi circa l’effettiva sussistenza di una o entrambe le predette condizioni, l’Amministrazione ha il potere di ordinare la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione con attivazione del procedimento ordinario di modifica sostanziale ex art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006.

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