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CSS al posto dei combustibili fossili tradizionali: aggiornamento AIA a quali condizioni?

Categoria: AIA
Autorità: TAR Lazio (RM) Sez. II
Data: 07/12/2022
n. 16385

L’art. 35 comma 3 del decreto semplificazioni (d.l. n. 77/2021) ha introdotto una disposizione che eccezionalmente consente a soggetti non autorizzati al recupero e trattamento dei rifiuti, nel caso di progetti che comportano l’utilizzazione di CSS-C in sostituzione di combustibili fossili tradizionali, di formulare domanda di aggiornamento dell’AIA in essere, accelerandone contestualmente la relativa tempistica procedimentale. L’anzidetta disposizione subordina la possibilità di aggiornamento esclusivamente ai progetti che non prevedono una implementazione della capacità produttiva e che rispettano i limiti di emissione previsti per gli impianti di co-incenerimento (in ciò consistendo, a ben vedere, la funzione di semplificazione della nuova disciplina e, al contempo, il limite di operatività della stessa), pertanto, se emergono anche solo dubbi circa l’effettiva sussistenza di una o entrambe le predette condizioni, l’Amministrazione ha il potere di ordinare la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione con attivazione del procedimento ordinario di modifica sostanziale ex art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006.

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FATTO e DIRITTO   1.1. Con ricorso notificato il 26 aprile 2022 e depositato il 9 maggio successivo la società ricorrente ha esposto di gestire una cementeria in Guidonia Montecelio e di avere presentato in data 11 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 29-nonies del d. lgs. n. 152/2006, istanza di modifica per l’“introduzione del Combustibile Solido Secondario qualificato come “end of waste" in quanto conforme ai requisiti del Decreto Ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22 (di seguito CSS—C, per distinguerlo dal CSS qualificato come rifiuto, di seguito CSS), da impiegarsi nell'impianto di cottura clinker (punto di emissione E11) dello stabilimento…
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