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AIA: in caso di modifica sostanziale, il silenzio della P.A. vale come assenso?

Categoria: AIA
Autorità: TAR Piemonte, Sez. II
Data: 20/09/2022
n. 736

In tema di autorizzazione integrata ambientale, l’art. 29 nonies, comma 1, del D.L.vo 152/2006 non introduce alcun meccanismo di silenzio assenso, ma prevede soltanto che, in caso di modifiche ritenute sostanziali dall’amministrazione, questa ne dia notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione ricevuta, ai fini dei previsti adempimenti di legge; decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. La norma, pertanto, contempla la mera facoltà per il richiedente di procedere con le variazioni progettate, senza però prevedere alcuna perentorietà del termine concesso all’amministrazione, e senza stabilire in termini inequivoci che decorso detto termine l’autorizzazione richiesta debba intendersi resa.

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