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L’atto nazionale che designa un sito come ZSC è soggetto a valutazione ambientale?

Categoria: Aree protette
Autorità: Corte di giustizia UE
Data: 17/10/2024
n. C-461

L’atto con cui uno Stato membro designa un sito come zona speciale di conservazione, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, e che elenca le attività umane vietate su tale sito, fatte salve le eccezioni parimenti previste da tale atto, non rientra nella nozione di «piani e programmi», ai sensi della direttiva 2001/42/CE, per i quali è obbligatoria una valutazione ambientale.

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Leggi la sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU 2001, L 197, pag. 30). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Umweltforum Osnabrücker LandeV e il Landkreis Osnabrück (distretto di Osnabrück, Germania) in merito alla legittimità di un regolamento adottato da quest’ultimo relativo alla designazione di una zona di tutela paesaggistica come elemento essenziale di un sito Natura 2000. Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 2001/42 3 L’articolo 1 della direttiva 2001/42, intitolato…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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