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I rifiuti pericolosi possono essere raccolti, trasportati e commercializzati in forma ambulante?

Categoria: RIFIUTI
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 09/11/2022
n. 42297

Considerate le finalità perseguite con la deroga di cui all'art. 266, comma 5, D.L.vo 152/06, categorie particolari di rifiuti quali quelli pericolosi, non possono rientrare tra quelle considerate ai fini della deroga medesima, se non altro perché la loro gestione risulta disciplinata in ragione della particolarità del rifiuto, prevedendosi, ad esempio, specifiche disposizioni per la raccolta ed il trasporto, cosicché deve escludersi che tali rifiuti possano essere raccolti, trasportati e commercializzati in forma ambulante in deroga, quindi, non soltanto alle disposizioni di cui agli artt. 189, 190, 193 e 212 del D.L.vo 152/06 ma anche ad altre disposizioni appositamente dettate per categorie particolari di rifiuti.

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