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I rifiuti pericolosi possono essere raccolti, trasportati e commercializzati in forma ambulante?

Categoria: RIFIUTI
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 09/11/2022
n. 42297

Considerate le finalità perseguite con la deroga di cui all'art. 266, comma 5, D.L.vo 152/06, categorie particolari di rifiuti quali quelli pericolosi, non possono rientrare tra quelle considerate ai fini della deroga medesima, se non altro perché la loro gestione risulta disciplinata in ragione della particolarità del rifiuto, prevedendosi, ad esempio, specifiche disposizioni per la raccolta ed il trasporto, cosicché deve escludersi che tali rifiuti possano essere raccolti, trasportati e commercializzati in forma ambulante in deroga, quindi, non soltanto alle disposizioni di cui agli artt. 189, 190, 193 e 212 del D.L.vo 152/06 ma anche ad altre disposizioni appositamente dettate per categorie particolari di rifiuti.

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Leggi la sentenza

RITENUTO IN FATTO   1. Con sentenza 21.12.2021, la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza tribunale di Asti 14.02.2019, riconosciute a (omissis) le circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta a 4 mesi di arresto ed euro 3000 di ammenda, confermando nel resto l’appellata sentenza che lo aveva ritenuto colpevole del reato di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, co. 1, lett. a) e b), d. lgs. n. 152 del 2006), per aver raccolto e trasportato, a bordo di un autocarro di sua proprietà e da lui condotto, rifiuti ferrosi non pericolosi e rifiuti pericolosi, meglio…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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