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Spandimento fanghi e competenze

Categoria: Fanghi
Autorità: TAR Lombardia (MI) Sez. IV
Data: 15/01/2024
n. 88

La disciplina riguardante l’utilizzo in agricoltura dei fanghi derivati dal processo di depurazione delle acque reflue è contenuta del D.L.vo n. 99/1992 di attuazione della Dir. 86/278/CE, con lo scopo sia di assicurare che lo spandimento non provochi effetti nocivi, sia di incoraggiare tale pratica, in quanto volta al recupero di materiale che dovrebbe essere altrimenti smaltito. In particolare tale DLvo, ex art. 6, n. 3, affida alle regioni e non ai comuni il compito di individuare le fasce di rispetto entro le quali è vietata l’attività di spandimento fanghi.  

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FATTO e DIRITTO 1. La ricorrente svolge attività di gestione di rifiuti, con regolare autorizzazione al recupero dei fanghi biologici di cui al D.lgs. n. 99/92 provenienti da impianti di depurazione ed altri matrici organiche, tra cui la c.d. spremitura di FORSU. Più precisamente, quale operatore per conto terzi, ritira i fanghi biologici dei depuratori dei sistemi fognari delle acque reflue, urbane ed industriali ed altri fanghi provenienti da sistemi depurativi, nonché altri rifiuti organici, tra i quali quelli derivanti dalla c.d. spremitura della FORSU (CER 19 12 12), per sottoporli, presso il proprio impianto di Vellezzo Bellini, a biodigestione…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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