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Riconoscimento della protezione umanitaria: rileva anche il disastro ambientale

Categoria: Ecoreati
Autorità: Cassazione Civile Sez. II
Data: 24/02/2021
n. 5022

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria prevista dall’art. 19, commi 1 e 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, il concetto di “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale” costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all’esistenza dignitosa. Detto limite va apprezzato dal giudice di merito non solo con specifico riferimento all’esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo al rischio di azzeramento o di riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi inclusi i casi del disastro ambientale, definito dall’art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e dell’insostenibile sfruttamento delle risorse naturali.

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