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Punti di misurazione e punti di campionamento: quale distinzione?

Categoria: Acqua
Autorità: Consiglio di Stato Sez. V
Data: 21/01/2021
n. 652

In caso di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, ove provenienti da un’attività soggetta ad AIA, la disposizione della prima parte del comma 5 dell’art. 108 del D. Lgs. n. 152/2006, relativa ad un punto di “misurazione” e non di “campionamento”, sta a significare che negli impianti più complessi l’AIA può stabilire punti di prelievo aggiuntivi, diversi da quello finale a fini fiscali, nel senso che servono esclusivamente ad un migliore controllo tecnico dell’impianto. Pertanto, la previsione contenuta nel provvedimento di AIA di punti di campionamento a fini fiscali ulteriori rispetto a quello posto in uscita dall’impianto individualmente considerato, debba ritenersi in generale contraria alla normativa.

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