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Metodo di prelievo per il campionamento dello scarico

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Penale, Sez. III
Data: 06/09/2021
n. 32864

In tema di inquinamento idrico, la norma sul metodo di prelievo per il campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale e, dunque, non ha natura di norma integratrice della fattispecie penale, ma rappresenta il mero criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ben potendo il giudice, tenuto conto delle circostanze concrete, motivatamente ritenere la rappresentatività di campioni raccolti secondo metodiche diverse; dunque, le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell’allegato 5 del d. lgs. n. 152 del 2006 (campione medio prelevato nell'arco di tre ore), non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova e possono essere derogate, anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze individuate dall’organo di controllo, delle quali deve essere data motivazione.  

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Leggi la sentenza

RITENUTO IN FATTO   Con sentenza del 29 ottobre 2020, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 9 settembre 2019, con la quale Omissis era stato condannato alla pena di 21.000 euro di ammenda (previa sostituzione della pena detentiva di mesi 1 di arresto nella corrispondente pena pecuniaria di 7.500 di ammenda, sommata alla pena di 13.500 euro di ammenda), in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 29 quattuordecies comma 4 lett. b) del d. Lgs. n. 152 del 2006 (capo A) e 29 quattuordecies comma 3 lett. a) del…
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