INQUINAMENTO IDRICO – Acque reflue da attività di allevamento
Categoria: Acqua
Autorità: Cassazione Penale
Data: 03/02/2006
n. 04500
In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, le acque reflue provenienti da una attività di allevamento del bestiame vanno considerate, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, come acque reflue industriali, e che solo eccezionalmente possono essere assimilate, ai detti fini, alle acque reflue domestiche qualora sia dimostrata la presenza delle condizioni indicate dall’art. 28, c. 7, lett. b), D.Lgs. 152/99, mentre, in mancanza della prova della presenza di queste caratteristiche dovranno applicarsi le regole stabilite per le acque reflue industriali.
© Riproduzione riservata
INQUINAMENTO IDRICO – Acque reflue da attività di allevamento
Categoria: AcquaAutorità: Cassazione Penale
Data: 03/02/2006
n. 04500
In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, le acque reflue provenienti da una attività di allevamento del bestiame vanno considerate, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, come acque reflue industriali, e che solo eccezionalmente possono essere assimilate, ai detti fini, alle acque reflue domestiche qualora sia dimostrata la presenza delle condizioni indicate dall’art. 28, c. 7, lett. b), D.Lgs. 152/99, mentre, in mancanza della prova della presenza di queste caratteristiche dovranno applicarsi le regole stabilite per le acque reflue industriali.
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