INQUINAMENTO IDRICO – Scarico non autorizzato di reflui di autolavaggio
Categoria: Acqua
Autorità: Cassazione Penale
Data: 20/01/2004
n. 985
Lo scarico di reflui di un servizio professionale ed organizzato di autolavaggio è assimilabile a quello delle acque reflue industriali, per via della presenza di oli minerali, sostanze chimiche ed eventuali particelle di vernice, caratteristiche inquinanti assai più gravi di quelle presenti in uno scarico proveniente da un insediamento civile. Gli scarichi esistenti non autorizzati sono da ritenersi “scarichi nuovi”, dal momento che la disciplina transitoria di cui all’articolo 62, XII comma, del D. Lgs. 152/1999 e s.m. si applica esclusivamente agli scarichi esistenti autorizzati.
© Riproduzione riservata
INQUINAMENTO IDRICO – Scarico non autorizzato di reflui di autolavaggio
Categoria: AcquaAutorità: Cassazione Penale
Data: 20/01/2004
n. 985
Lo scarico di reflui di un servizio professionale ed organizzato di autolavaggio è assimilabile a quello delle acque reflue industriali, per via della presenza di oli minerali, sostanze chimiche ed eventuali particelle di vernice, caratteristiche inquinanti assai più gravi di quelle presenti in uno scarico proveniente da un insediamento civile. Gli scarichi esistenti non autorizzati sono da ritenersi “scarichi nuovi”, dal momento che la disciplina transitoria di cui all’articolo 62, XII comma, del D. Lgs. 152/1999 e s.m. si applica esclusivamente agli scarichi esistenti autorizzati.
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