Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17 luglio 2023, il Tribunale di Ancona, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la non menzione, ha condannato l'imputato alla pena sospesa di € 2.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in qualità di rappresentante legale della "F. I. I. s.p.a.", abbandonava e depositava in maniera incontrollata, nel fiume Nevola, rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro, che percolavano nella tubazione delle acque chiare o miste, raggiungendo così il suddetto corso d'acqua. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore, ha…
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Scarichi idrici e rifiuti liquidi: quale confine?
Categoria: AcquaAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 11/09/2024
n. 34232
Mentre lo scarico (art. 74, comma 1, lettera ff), del d.lgs. n. 152/2006) avviene senza soluzione di continuità tra il momento di produzione del refluo e il suo sversamento, i rifiuti allo stato liquido sono le acque reflue di cui il detentore si disfa, senza versamento diretto, ma avviandole allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto, in quanto a differenza degli scarichi di reflui liquidi, non vengono convogliati in via diretta in corpi idrici ricettori; con la conseguenza che lo smaltimento di tali rifiuti deve essere autorizzato, anche se il produttore intende destinarli al recupero. (Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui il ricorrente lamentava l’erronea qualificazione del fatto nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152/2006, concernente l’effettuazione di un’attività di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, anziché in quella di cui all’art. 137, comma 5, del medesimo decreto, relativa all’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, in quantità superiori ai valori limite fissati nelle tabelle 3 e 4 dell’Allegato 5 del predetto decreto, in quanto le acque reflue di lavorazione venivano assoggettate ad attività di stoccaggio, trattamento e smaltimento, così interrompendosi quel collegamento funzionale e diretto con il corpo recettore, necessario affinché possa parlarsi di scarico di acque nere e non già di rifiuti liquidi).
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Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17 luglio 2023, il Tribunale di Ancona, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la non menzione, ha condannato l'imputato alla pena sospesa di € 2.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in qualità di rappresentante legale della "F. I. I. s.p.a.", abbandonava e depositava in maniera incontrollata, nel fiume Nevola, rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro, che percolavano nella tubazione delle acque chiare o miste, raggiungendo così il suddetto corso d'acqua. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore, ha…
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