INQUINAMENTO IDRICO – Canone di fognatura
Categoria: Acqua
Autorità: Corte di Cassazione civile - sez. Unite
Data: 16/03/2010
n. 06310
La controversia, promossa in sede giurisdizionale in epoca successiva all'1 aprile 1996 (data di intervenuta vigenza ed operatività del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), concernente l'accertamento della debenza di canoni di depurazione di acque reflue, di cui all'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, appartiene - trattandosi di prestazioni patrimoniali qualificabili come tributi comunali - alla giurisdizione delle commissioni tributarie, anche quando detta controversia sia originata dall'impugnazione del provvedimento ministeriale conclusivo del procedimento di ricorso gerarchico previsto dall'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (poi abrogato dal d.lgs. n. 546 del 1992); nè la pendenza, anteriormente all'indicata data dell'1 aprile 1996, di detto contenzioso dinanzi all'autorità amministrativa, dal citato art. 20 configurato come prodromico alla istituzione di vertenza riservata alla cognizione del giudice ordinario, rileva ai fini dell'operatività del principio della "perpetuatio iurisdictionis" (e quindi, nel caso, del mantenimento della giurisdizione del giudice ordinario), tale principio non essendo invocabile là dove il mutamento normativo sia intervenuto quando il contenzioso tra le parti non sia ancora sfociato in liti giudiziarie.
© Riproduzione riservata
INQUINAMENTO IDRICO – Canone di fognatura
Categoria: AcquaAutorità: Corte di Cassazione civile - sez. Unite
Data: 16/03/2010
n. 06310
La controversia, promossa in sede giurisdizionale in epoca successiva all'1 aprile 1996 (data di intervenuta vigenza ed operatività del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), concernente l'accertamento della debenza di canoni di depurazione di acque reflue, di cui all'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, appartiene - trattandosi di prestazioni patrimoniali qualificabili come tributi comunali - alla giurisdizione delle commissioni tributarie, anche quando detta controversia sia originata dall'impugnazione del provvedimento ministeriale conclusivo del procedimento di ricorso gerarchico previsto dall'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (poi abrogato dal d.lgs. n. 546 del 1992); nè la pendenza, anteriormente all'indicata data dell'1 aprile 1996, di detto contenzioso dinanzi all'autorità amministrativa, dal citato art. 20 configurato come prodromico alla istituzione di vertenza riservata alla cognizione del giudice ordinario, rileva ai fini dell'operatività del principio della "perpetuatio iurisdictionis" (e quindi, nel caso, del mantenimento della giurisdizione del giudice ordinario), tale principio non essendo invocabile là dove il mutamento normativo sia intervenuto quando il contenzioso tra le parti non sia ancora sfociato in liti giudiziarie.
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