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Quando lo sversamento di acque integra il reato di getto pericoloso di cose?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 07/02/2018
n. 5763

Il reato di getto pericoloso di cose, di cui all’art. 674 del codice penale, si realizza ogni qual volta il soggetto agente versi in un luogo di pubblico transito cose destinate a molestare o imbrattare le persone. Nell’ipotesi di uno sversamento di acque, è evidente che lo sversamento, nel letto di un torrente, di acque maleodoranti e ricche di elementi fortemente inquinanti, come tali fonte di evidente pericolo per la salute, attraverso tratti di terreno aperti e specificamente deputati al transito, integra pienamente i profili del reato di getto pericoloso di cose.

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