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Quando lo sversamento di acque integra il reato di getto pericoloso di cose?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 07/02/2018
n. 5763

Il reato di getto pericoloso di cose, di cui all’art. 674 del codice penale, si realizza ogni qual volta il soggetto agente versi in un luogo di pubblico transito cose destinate a molestare o imbrattare le persone. Nell’ipotesi di uno sversamento di acque, è evidente che lo sversamento, nel letto di un torrente, di acque maleodoranti e ricche di elementi fortemente inquinanti, come tali fonte di evidente pericolo per la salute, attraverso tratti di terreno aperti e specificamente deputati al transito, integra pienamente i profili del reato di getto pericoloso di cose.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   Il Tribunale di Locri, con sentenza del 18 aprile 2016, emessa a seguito di opposizione a decreto penale, ha condannato M.A. alla pena di giustizia, avendola riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 674 cod. pen., in quanto, nella sua qualità di legale rappresentante della A., impresa concessionaria della gestione e manutenzione degli impianti di depurazione dei reflui della rete fognante del Comune di Bianco, cagionava, stante il blocco di una pompa di sollevamento di tali reflui, dovuto alla negligente manutenzione della stessa, lo sversamento delle acqua di fogna in un torrente.   Avverso la predetta…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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