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Lavaggio capannoni: sono acque reflue industriali?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 09/11/2018
n. 51006

In materia di acque, la nozione di acque reflue industriali (come definita dal D.L.vo 152/2006, art. 74, comma 1, lett. h) comprende tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, quindi tutti i reflui che non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone, e che non si configurano come acque meteoriche di dilavamento, intendendosi come tali quelle piovane, anche se venute in contatto con sostanze o con materiali. Pertanto, sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche. Di conseguenza, rientrano nella nozione di acque reflue industriali quelle provenienti e scaricate dalle operazioni di lavaggio di capannoni adibiti in forma stabile ad allevamento di animali.

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