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La disciplina delle acque è applicabile allo scarico accidentale?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 07/08/2017
n. 38946

La disciplina delle acque trova applicazione in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico di acque reflue in acque superficiali, suolo, sottosuolo o rete fognaria, effettuato tramite un sistema stabile di tubazioni. Non rileva che lo scarico avvenga solo in maniera occasionale, periodica o discontinua: nulla cambia, infatti, se lo scarico è accidentale. Di conseguenza, quando risulti accertata, in fatto, la continuità (cioè il collegamento stabile) tra l’origine dello scarico ed il corpo ricettore, si applica la disciplina degli scarichi e non quella dei rifiuti. Tuttavia, va dato atto che nel caso di uno sversamento non ragionevolmente prevedibile, provocato dalla negligenza del soggetto agente, non si può pretendere da quest’ultimo la presentazione di una regolare richiesta di autorizzazione.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Pordenone, con sentenza del /12/2016 ha riconosciuto S.D.G. responsabile del reato di cui all'art. 137, comma 1 d.lgs. 152\06, perché, quale legale rappresentante di un'azienda vinicola, effettuava lo scarico non autorizzato in pubblica fognatura di acque reflue industriali derivanti da attività di cantina (fatto commesso in Azzano Decimo il 20/9/2013) e l'ha condannata alla pena dell'ammenda. Avverso tale pronuncia la predetta propone personalmente ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2. Con un primo motivo di…
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