FATTO e DIRITTO 1. La ricorrente appellante è titolare di un impianto di smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, che si trova a Conegliano Veneto, in via Luigi Manzoni 30 ed è stato originariamente autorizzato con il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto 22 marzo 1995 n.614 (doc. 22 in I grado ricorrente appellante), autorizzazione sempre rinnovata nel corso degli anni, da ultimo con decreto del Direttore dell’Area tutela e sviluppo del territorio della Regione Veneto 6 dicembre 2016 n.42 (doc. 3 in I grado ricorrente appellante). 2. Per quanto qui interessa, le acque reflue trattate…
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Quando può parlarsi di inquinamento?
Categoria: AcquaAutorità: Consiglio di Stato (Sezione Quarta)
Data: 02/04/2024
n. 2986
Stando all’art. 74, comma 2, lett. gg), l’inquinamento è ravvisabile quando nell’ambiente sono introdotte sostanze non solo sicuramente nocive, ma anche solo potenzialmente nocive per la salute umana (nel caso di specie, si trattava di PFAS negli scarichi idrici). Perché si verifichi l’inquinamento è sufficiente che tali sostanze vengano introdotte nell’ecosistema, non essendo necessario che esse in concreto abbiano già raggiunto concentrazioni superiori ai valori limite; ciò legittima non solo interventi successivi al verificarsi di un pregiudizio, ma anche interventi di prevenzione.
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FATTO e DIRITTO 1. La ricorrente appellante è titolare di un impianto di smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, che si trova a Conegliano Veneto, in via Luigi Manzoni 30 ed è stato originariamente autorizzato con il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto 22 marzo 1995 n.614 (doc. 22 in I grado ricorrente appellante), autorizzazione sempre rinnovata nel corso degli anni, da ultimo con decreto del Direttore dell’Area tutela e sviluppo del territorio della Regione Veneto 6 dicembre 2016 n.42 (doc. 3 in I grado ricorrente appellante). 2. Per quanto qui interessa, le acque reflue trattate…
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