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Quando possono essere invocati il caso fortuito o la forza maggiore?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 24/04/2019
n. 17508

In caso di inquinamento delle acque, non è consentito all'interessato invocare genericamente il caso fortuito o la forza maggiore in relazione ad eventi naturali accidentali, se si tratta di accadimenti che, sebbene eccezionali, possano essere in concreto previsti con l’ordinaria diligenza e sia possibile così predisporre misure volte ad evitare l’evento inquinante. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la rottura di un tubo a seguito di frana causata da un periodo di piogge intense, con conseguente sversamento di liquidi contenenti reflui zootecnici sul terreno, non integra gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, trattandosi di un accadimento che poteva essere previsto ed evitato con la manutenzione e l'adeguamento degli impianti.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1. Con sentenza in data 30.12.2017 il Tribunale di Perugia ha condannato T. D. ed I. per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a), d. lgs. 152/2006, per aver, nella qualità di soci della A. T. di D. ed I. S.a.s., immesso nelle acque superficiali del fosso della Costa, affluente del torrente Genna, in violazione dell'art. 192 d. lgs. 152/2006, rifiuti non pericolosi rappresentati da liquame prodotto nel corso dell'allevamento zootecnico suinicolo, come da accertamento degli Operanti dell'ARPA Umbria, in Marsciano, frazione di Compignano, il 27.2.2013.   2.…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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