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INQUINAMENTO IDRICO – Scarichi

Categoria: Acqua
Autorità: Cassazione Civile
Data: 15/05/2007
n. 11122

La L. 319/76, art. 21, nell’individuare il soggetto attivo della violazione in “chiunque” si renda responsabile dell’apertura o, comunque, dell’effettuazione di uno scarico senza avere richiesto l’autorizzazione, chiarisce che, coerentemente con la finalità perseguita dalla normativa sulla tutela delle acque non solo di prevenire, ma anche di reprimere l’inquinamento, la violazione non presuppone una particolare qualità del soggetto attivo, potendo lo stesso identificarsi sia in colui che, realizzando il relativo impianto, abbia aperto gli scarichi e sia in chi, valendosi dell’impianto, in quanto lo gestisca o lo detenga di fatto, od anche in assenza di esso, effettui, gli scarichi.

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