Fatti di causa La C. P. spa (che in corso di causa aveva incorporato la V. srl) e B.S. ricorrono per la cassazione della sentenza 11/11/2017, n. 213, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con cui è stato respinto il loro ricorso proposto contro atti relativi ad una concessione di derivazione delle acque per uso idroelettrico nel bacino del Fiume Serchio in provincia di Lucca, presentata dalla IR.MA. sas, poi C. srl. I ricorrenti avevano dedotto la violazione delle distanze con gli impianti preesistenti - soprattutto in relazione al c.d. criterio del "2L" (in base alla quale per…
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Protezione dei corpi idrici superficiali e provvedimenti delle Autorità di bacino
Categoria: AcquaAutorità: Cass. Civ. Sezioni Unite
Data: 04/02/2020
n. 22502
Poiché in materia ambientale vige il principio, di immediata derivazione europea, c.d. di precauzione e comunque l'obbligo, per gli Stati membri, di attuare le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali in base anche alla Direttiva 2000/60/CE (ed al suo art. 4, comma 1, lett. i), come richiamata nelle premesse del D.M. 28 luglio 2004, anche le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per la definizione del minimo deflusso vitale, ovvero le determinazioni delle competenti Autorità di bacino che le integrano, devono essere applicate nell'interpretazione di maggior tutela dell'ambiente anche alle situazioni pregresse ma non ancora definite, sicché le une e le altre, quali norme secondarie integrative del precetto primario, non possono violare quel principio consentendone un'applicazione deteriore.
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Fatti di causa La C. P. spa (che in corso di causa aveva incorporato la V. srl) e B.S. ricorrono per la cassazione della sentenza 11/11/2017, n. 213, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con cui è stato respinto il loro ricorso proposto contro atti relativi ad una concessione di derivazione delle acque per uso idroelettrico nel bacino del Fiume Serchio in provincia di Lucca, presentata dalla IR.MA. sas, poi C. srl. I ricorrenti avevano dedotto la violazione delle distanze con gli impianti preesistenti - soprattutto in relazione al c.d. criterio del "2L" (in base alla quale per…
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