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Mantenimento in funzione di uno scarico di reflui dopo la scadenza della autorizzazione: cosa si rischia?

Categoria: Acqua
Autorità: Cassazione Penale sez. III
Data: 30/07/2020
n. 23182

In tema di inquinamento delle acque, integra il reato di cui all'art. 137 del D.L.vo 152/2006 il provvisorio mantenimento in funzione di uno scarico di reflui dopo la scadenza della autorizzazione, se il titolare non ne abbia tempestivamente chiesto il rinnovo almeno un anno prima del decorso del termine di validità, quando non sussistono i presupposti per l'operatività del regime dell'autorizzazione integrata ambientale, previsto dall'art. 9 del D.L.vo 59/2005, e che consente di fare istanza di rinnovo fino a sei mesi prima della cessazione di efficacia del titolo abilitativo.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1. Con sentenza emessa in data 18 novembre 2019, il Tribunale di Sulmona ha dichiarato la penale responsabilità di A. L., per il reato di cui all'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, commesso in data 1 dicembre 2014 mediante l'effettuazione di scarico di acque reflue dal distributore di carburanti gestito dalla società di cui egli era legale rappresentante, nonostante l'assenza della necessaria autorizzazione, perché scaduta e non rinnovata, e lo ha condannato alla pena condizionalmente sospesa di 1.500,00 euro di ammenda. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale indicata…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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