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INQUINAMENTO IDRICO – Scarico di acque con parametri inquinanti superiori ai limiti

Categoria: Acqua
Autorità: Cassazione Penale
Data: 27/04/2004
n. 19522

Per la configurabilità del reato di cui all’articolo 59, V comma, del D. Lgs. 152/99 è necessario che nello scarico ricorrano simultaneamente due condizioni: il superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 (o nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4) dell’allegato 5, e la presenza di sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato (ovvero che vengano altresì superati i valori limite stabiliti per le sostanze contenute nella tabella 3A); in caso contrario, invece, non è integrata la fattispecie penale prevista dall’art. 59, V comma, D. Lgs. 152/99.

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