INQUINAMENTO IDRICO – Scarichi esistenti, acque di dilavamento e acque reflue industriali
Categoria: Acqua
Autorità: Cassazione Penale
Data: 05/03/2008
n. 09984
In tema di inquinamento idrico, l'intervenuta modifica dei termini di adeguamento degli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, introdotta dall'art. 10 bis D.L. 147/03 (conv. con modd. nella L. 200/03) non ha mutato la definizione legislativa di "scarichi esistenti" oggetto di interpretazione autentica ex art. 1, lett. g) L. 258/00, in quanto la predetta modifica si riferisce ai soli scarichi esistenti alla data del 13 giugno 1999 per i quali l'obbligo di autorizzazione è stato previsto solo a seguito della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 152/99. Le acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle acque piovane che, depositandosi su un suolo impermeabilizzato (possono essere dilavate solo le superfici impermeabilizzate), dilavano le superfici ed attingono indirettamente i corpi recettori. Pertanto nella nozione di “acque reflue industriali” - anche dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 258/00 - rilevava la diversità del refluo rispetto alle acque domestiche e perciò in essa rientravano, in definitiva, tutti i reflui derivanti da attività che non riguardavano strettamente la coabitazione e la convivenza di persone.
© Riproduzione riservata
INQUINAMENTO IDRICO – Scarichi esistenti, acque di dilavamento e acque reflue industriali
Categoria: AcquaAutorità: Cassazione Penale
Data: 05/03/2008
n. 09984
In tema di inquinamento idrico, l'intervenuta modifica dei termini di adeguamento degli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, introdotta dall'art. 10 bis D.L. 147/03 (conv. con modd. nella L. 200/03) non ha mutato la definizione legislativa di "scarichi esistenti" oggetto di interpretazione autentica ex art. 1, lett. g) L. 258/00, in quanto la predetta modifica si riferisce ai soli scarichi esistenti alla data del 13 giugno 1999 per i quali l'obbligo di autorizzazione è stato previsto solo a seguito della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 152/99. Le acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle acque piovane che, depositandosi su un suolo impermeabilizzato (possono essere dilavate solo le superfici impermeabilizzate), dilavano le superfici ed attingono indirettamente i corpi recettori. Pertanto nella nozione di “acque reflue industriali” - anche dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 258/00 - rilevava la diversità del refluo rispetto alle acque domestiche e perciò in essa rientravano, in definitiva, tutti i reflui derivanti da attività che non riguardavano strettamente la coabitazione e la convivenza di persone.
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