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Scarichi industriali: l’Autorità competente può fissare limiti più restrittivi?

Categoria: Acqua
Autorità: TAR Campania (Sezione Quinta)
Data: 20/05/2024
n. 3255

L’art. 101 del d.lgs. 152/2006 introduce una disciplina di carattere generale degli scarichi, cui si aggiunge (in rapporto di specialità) la disciplina specifica di cui agli artt. 107 e 108 del medesimo d.lgs., rispettivamente relativi alle due fattispecie dello scarico in fognatura e dello scarico contenente sostanze pericolose. Tali disposizioni, che derogano alla norma generale, prevedono esplicitamente la possibilità che, in sede di rilascio dell’autorizzazione ambientale, l’Amministrazione competente possa restringere i limiti di accettabilità di alcune sostanze negli scarichi. Pertanto, ferma restando l’impossibilità di derogare ai limiti per determinate sostanze pericolose indicati nell’allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006, l’Autorità d’ambito competente può determinare i valori limite per l’immissione in fognatura dei reflui industriali, in modo da assicurare la tutela del corpo idrico recettore.

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FATTO e DIRITTO 1.- L’odierno ricorrente ha dedotto in fatto le seguenti circostanze: - di essere proprietario di alcuni fondi siti in Pozzuoli, alla via Antiniana nn.31 e 33, in virtù di atto di divisione e successione rep. n.218220 del28.06.2011, confinanti con altri cespiti appartenenti ai suoi congiunti; - per accedere ai predetti fondi, tutti i proprietari frontisti si erano da sempre avvalsi di una strada privata nella loro esclusiva contitolarità, individuata alle p.lle 5, 10 e 22 del foglio 53, lungo la quale correva una conduttura fognaria realizzata dai comuni danti causa, anch’essa di loro esclusiva proprietà; - al…
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