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Superamento limiti ed eventi eccezionali o imprevedibili

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 21/11/2023
n. 46689

In materia di inquinamento idrico, l’eccezionalità e l’imprevedibilità del superamento dei limiti di scarico delle acque reflue non è ravvisabile nel verificarsi di guasti tecnici dell'impianto trattandosi di accadimenti che, sebbene eccezionali, ben possono essere in concreto, previsti ed evitati secondo la stessa ratio ispiratrice delle norme dettate a tutela delle acque dall’inquinamento evincibile dall’art. 73 del d. lgs. 152/2006. Ed invero, a fronte del dovere incombente sul titolare di un insediamento produttivo di prevenire ogni forma di inquinamento, attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie, attinenti al ciclo produttivo, alla organizzazione, ai presidi tecnici e alla costante vigilanza, la giurisprudenza di questa Corte ha univocamente escluso l'applicabilità dell'art. 45 cod. pen. con riferimento ad ogni evenienza di malfunzionamento, quale la rottura di un tubo, il guasto ad una pompa funzionale alla depurazione, la rottura di una guarnizione o alla mancanza di energia, la bruciatura di una resistenza, la corrosione di canalette di adduzione dei reflui conseguente all'acidità dei reflui medesimi, l'intasamento di un depuratore per la presenza di scorie all'interno, il piegamento di un tubo destinato ad immettere nell'impianto sostanze atte all'abbattimento dei valori di determinati inquinanti, essendosi peraltro pervenuti alle medesime conclusioni anche in presenza di un guasto verificatosi su impianto che in precedenza non aveva mai manifestato inconvenienti tecnici.

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