INQUINAMENTO IDRICO – Responsabilità del Sindaco
Categoria: Acqua
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 11/05/2009
n. 19884
Ex art. 51, c. 2, della L. 142/90, spettano agli organi elettivi (tra cui il sindaco) i poteri d’indirizzo e di controllo - negli stessi rientrando il compito di predisporre presidi necessari per l’assolvimento degli obblighi in materia di tutela ambientale -, mentre soltanto la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. Pertanto sussiste la responsabilità del Sindaco quando egli non eserciti efficacemente tali poteri in materia ambientalistica.
© Riproduzione riservata
INQUINAMENTO IDRICO – Responsabilità del Sindaco
Categoria: AcquaAutorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 11/05/2009
n. 19884
Ex art. 51, c. 2, della L. 142/90, spettano agli organi elettivi (tra cui il sindaco) i poteri d’indirizzo e di controllo - negli stessi rientrando il compito di predisporre presidi necessari per l’assolvimento degli obblighi in materia di tutela ambientale -, mentre soltanto la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. Pertanto sussiste la responsabilità del Sindaco quando egli non eserciti efficacemente tali poteri in materia ambientalistica.
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