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INQUINAMENTO IDRICO – Scarichi della pubbliche fognature

Categoria: Acqua
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. II
Data: 30/03/2010
n. 07747

In tema di disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, l'art. 7, comma 1, del d.l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172 (vigente "ratione temporis"), deve essere interpretato, secondo la lettera e la "ratio" della norma, nel senso che, rimasti in esercizio gli scarichi preesistenti, il previsto rinnovo quadriennale dell'autorizzazione andava richiesto a partire dalla scadenza dei sei mesi di comporto decorrenti dall'entrata in vigore della citata legge di conversione. Infatti, l'interesse pubblico presidiato dalla disposizione consente di giustificare l'esistenza di una ragionevole deroga, nella misura massima di sei mesi, all'immediata richiesta di rinnovo delle autorizzazioni, al fine di espletare le verifiche iniziali in ordine alle valutazioni delle autorizzazioni già esistenti, imponendo, però, una volta superato detto termine, l'attivazione nei tempi espressamente previsti per il rinnovo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato - e deciso nel merito per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione - la sentenza impugnata che aveva respinto l'opposizione proposta da un Comune a seguito della irrogazione, da parte della Provincia, della sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico della fognatura comunale entro il termine di quattro anni dall'entrata in vigore delle legge n. 172 del 1995, senza considerare il periodo di comporto di sei mesi).

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