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Reato di danneggiamento del fondo marino: quando si configura?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen.
Data: 15/02/2017
n. 7150

Per la configurabilità del reato di danneggiamento ex art. 635 cod. pen., nel caso di specie cagionato al fondo marino dall’immissione di acque di prima pioggia e di lavaggio e conseguentemente di metalli pesanti e IPA (idrocarburi policiclici aromatici) tali da comportare l'alterazione del biota marino, non è necessario che lo stesso sia irreversibile, essendo sufficiente, per ritenere integrato il reato, anche un danno meramente temporaneo, derivante dall'esistenza di alterazioni che richiedano un intervento ripristinatorio; mentre l'elemento psicologico del reato può essere complessivamente desunto dalla consapevolezza degli effetti prodotti dalle sostanze inquinanti in precedenza sversate, dalla reiterazione degli sversamenti stessi e dall'omessa adozione dei necessari interventi riparatori atteso che il dolo del delitto di danneggiamento richiede la mera coscienza e volontà di danneggiare, senza essere qualificato dal fine specifico di nuocere.

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