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PSDA e PAI: la valutazione peritale di parte è opponibile alla discrezionalità amministrativa?

Categoria: Acqua
Autorità: Tar Abruzzo, Sez. I
Data: 28/10/2014
n. 735

Alle valutazioni tecnico-discrezionali espresse dagli organi pubblici preposti alla tutela ambientale non possono essere sovrapposte le valutazioni peritali di parte di segno contrario, a meno che, a carico delle prime, non vengano evidenziati vizi di logicità, contraddittorietà o incompletezza, per quanto concerne l’individuazione degli elementi di fatto rilevanti, la scelta della regola tecnica di riferimento o la sua applicazione; tanto più in un settore, quale quello oggi all’esame, connotato da un’estesa discrezionalità tecnica, che il giudice amministrativo può sindacare solo in caso di manifesta irragionevolezza od incoerenza sotto il profilo scientifico.

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