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Acque di dilavamento e di prima pioggia: il trattamento in impianti di depurazione

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 06/03/2024
n. 9471

La mancanza di autorizzazione per lo scarico di acque di dilavamento e di prima pioggia comporta la violazione dell'art. 137, commi 1 e 9, D.L.vo n. 152 del 2006, in riferimento all'art. 113, comma 3, dello stesso decreto in forza del quale le regioni disciplinano i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

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