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INQUINAMENTO IDRICO – Scarichi da allevamento

Categoria: Acqua
Autorità: Cassazione Penale
Data: 07/11/2008
n. 41845

In tema di scarichi, il D.Lgs. 4/2008 - innovando sensibilmente le precedenti disposizioni - parifica automaticamente alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dall’attività di allevamento del bestiame, facendo venire meno la “connessione funzionale dell’allevamento con la coltivazione della terra” e capovolgendo i termini della questione rispetto alla normativa pregressa. Si deve ritenere, pertanto, sanzionato solo in via amministrativa, ai sensi dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. 152/06, lo scarico senza autorizzazione degli effluenti di allevamento e l’unica eccezione rimane quella dell’art. 112 del medesimo testo normativo che regola la “utilizzazione agronomica”, utilizzazione, quest’ultima, che continua a mantenere rilevanza penale.

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