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Scarico reflui autolavaggio: quando è reato?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 28/02/2020
n. 3450

Si configura il reato di cui all'art. 137 del D.L.vo 152/2006 quando lo scarico dei reflui provenienti da impianti di autolavaggio sia eseguito in assenza di autorizzazione, non potendo tali acque essere assimiliate a quelle domestiche. Gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi e non di insediamenti civili, in considerazione della qualità inquinante dei reflui, diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi da abitazioni, e per la presenza di residui quali oli minerali e sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici eventualmente staccatesi dalle vetture usurate. Ne consegue che lo sversamento sul suolo di tali acque, operato senza autorizzazione, è certamente idoneo a integrare il reato di cui sopra, che ha natura di reato di pericolo, non assumendo pertanto rilievo la circostanza che i prelievi su alcuni degli scarichi siano risultati nella norma.

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