RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma con la sentenza del 17 marzo 2016 condannava N. A. alla pena di C 1.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui all'art. 137, comma 1, d. Igs. 152/2006, accertato il 4 marzo 2013. 2. Ricorre in appello l'imputato, tramite difensore (ricorso trasmesso a questa Corte di Cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen.), per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Erronea ed insufficiente valutazione delle circostanze di fatto e di diritto.…
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Il rilascio dell’autorizzazione può eliminare un reato già commesso?
Categoria: AcquaAutorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 24/07/2017
n. 36662
In tema di inquinamento idrico, il reato di scarico non autorizzato di acque reflue industriali, previsto dall’art. 137 del D.L.vo n. 152 del 2006, permane anche in caso di successivo rilascio dell'autorizzazione: il titolo abilitativo, una volta ottenuto, rende infatti lecita la sola condotta successiva al suo ottenimento, mentre non comporta il venir meno, né l’attenuazione delle conseguenze del reato ambientale già commesso.
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma con la sentenza del 17 marzo 2016 condannava N. A. alla pena di C 1.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui all'art. 137, comma 1, d. Igs. 152/2006, accertato il 4 marzo 2013. 2. Ricorre in appello l'imputato, tramite difensore (ricorso trasmesso a questa Corte di Cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen.), per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Erronea ed insufficiente valutazione delle circostanze di fatto e di diritto.…
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