INQUINAMENTO IDRICO – Reflui di allevamento
Categoria: Acqua
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 10/07/2009
n. 28452
Secondo la normativa attualmente vigente, di cui all’art. 101 del D.Lgs. 152/2006, le acque reflue provenienti da imprese dedite all’allevamento di bestiame sono assimilate alle acque reflue domestiche ai fini della disciplina degli scarichi, e lo scarico senza autorizzazione delle stesse, è punito con la sanzione amministrativa - e non penale – secondo il disposto dell’art. 133, co, 2 del medesimo decreto.
© Riproduzione riservata
INQUINAMENTO IDRICO – Reflui di allevamento
Categoria: AcquaAutorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 10/07/2009
n. 28452
Secondo la normativa attualmente vigente, di cui all’art. 101 del D.Lgs. 152/2006, le acque reflue provenienti da imprese dedite all’allevamento di bestiame sono assimilate alle acque reflue domestiche ai fini della disciplina degli scarichi, e lo scarico senza autorizzazione delle stesse, è punito con la sanzione amministrativa - e non penale – secondo il disposto dell’art. 133, co, 2 del medesimo decreto.
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