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Reflui prodotti da un caseificio: sono assimilabili a quelli domestici?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 21/06/2019
n. 27693

  Il legislatore (comma 7 dell'art. 101 D.L.vo n. 152/2006) ha stabilito l’ammissibilità alle acque reflue domestiche di quelle provenienti da imprese dedite ad attività di coltivazione e/o silvicoltura ed allevamento di bestiame, che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni. Pertanto, gli scarichi provenienti dall’attività casearia restano soggetti alla disciplina generale sugli scarichi e non sono assimilabili ai reflui domestici, in quanto si tratta di attività del tutto diversa da quella di allevamento di bestiame, perché concernente la lavorazione successiva di uno dei prodotti dell'allevamento medesimo. Per di più la materia prima lavorata (il latte) non proviene in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni.

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto   1.Il Tribunale di Messina, con sentenza del 4 ottobre 201 8 ha dichiarato M. L. M. responsabile del reato di cui all'art. 137 d.lgs. 152/2006, condannandolo alla pena dell'ammenda, perché, in assenza della prescritta autorizzazione, effettuava o, comunque, manteneva uno scarico di acque reflue industriali che riversava nel sottosuolo (fatto accertato in Letojanni il 26 giugno 2016). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.  …
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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