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Reflui prodotti da un caseificio: sono assimilabili a quelli domestici?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 21/06/2019
n. 27693

  Il legislatore (comma 7 dell'art. 101 D.L.vo n. 152/2006) ha stabilito l’ammissibilità alle acque reflue domestiche di quelle provenienti da imprese dedite ad attività di coltivazione e/o silvicoltura ed allevamento di bestiame, che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni. Pertanto, gli scarichi provenienti dall’attività casearia restano soggetti alla disciplina generale sugli scarichi e non sono assimilabili ai reflui domestici, in quanto si tratta di attività del tutto diversa da quella di allevamento di bestiame, perché concernente la lavorazione successiva di uno dei prodotti dell'allevamento medesimo. Per di più la materia prima lavorata (il latte) non proviene in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni.

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