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Scarico di acque reflue e superamento dei limiti: quando reato e quando illecito amministrativo?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 04/06/2019
n. 24797

Con riferimento allo scarico di acque reflue industriali, il superamento dei limiti fissati dalla tabella 3 integra reato, a norma dell'art. 137 D.Lvo n. 152 del 2006, solo ove tale superamento riguardi le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del predetto decreto. Pertanto, identiche condotte di superamento dei limiti relative ad altre sostanze non costituiscono più reato e rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale, salvo che il fatto costituisca reato, punisce con la sanzione amministrativa lo scarico di materie estranee alla tabella 5, indicata all’art. 137 D.Lvo n. 152 del 2006.

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