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INQUINAMENTO IDRICO – Scarico nuovo

Categoria: Acqua
Autorità: Cassazione Penale
Data: 27/09/2005
n. 34403

Posto che le acque reflue provenienti dal lavaggio di inerti, per la loro composizione fisico-chimica, sono diverse dalle acque reflue metaboliche e domestiche, la questione della “novità” dello scarico (che assume rilevanza in rapporto alla disciplina transitoria di cui all'art. 62, cc. 11 e 12, del D.Lgs. 152/99, come successivamente modificati) si ritiene risolta dalla giurisprudenza in termini di equiparazione tra scarico “nuovo” e scarico “non autorizzato”. La Corte di Giustizia europea, infatti, ha ritenuto contrastante con il diritto comunitario qualsiasi normativa nazionale che voglia concedere proroghe temporali ad uno stabilimento esistente ai fini dell'obbligo di autorizzazione, sicché oggi si deve intendere il concetto di esistenza in senso giuridico, ed è proprio il pregresso possesso dell'autorizzazione a delimitare la linea di confine nell’applicazione della disciplina a regime o del regime transitorio.

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