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Liquami zootecnici: scarichi o rifiuti?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 19/07/2024
n. 29351

La disciplina delle acque di cui alla parte terza del d.lgs. n. 152/2006 è applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile. In tutti gli altri casi nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti. Ad identiche conclusioni si è pervenuti anche con riferimento alla raccolta di liquami zootecnici, i quali, pertanto, in assenza di uno <> in senso tecnico-giuridico, costituiscono rifiuto con conseguente applicazione della disciplina di cui alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 01/06/2023, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannava G. P. in ordine alla violazione dell'articolo 137 d. lgs. 152/2006 alla pena di € 3.000,00 di ammenda, così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'articolo 256, comma 1, d lgs. 152/2006. 2. Avverso la sentenza, in data 16/10/2023 l'imputato propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione operata nel reato di cui all'articolo 137 d. lgs. 152/2006 e alla stessa ritenuta sussistenza del reato, nonché violazione di legge in relazione alla…
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