Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 20 novembre 2015 il Tribunale di Firenze ha condannato l'imputata alla pena di 1.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 137, comma 14, del d.lgs. n. 152 del 2006 perché, in qualità di legale rappresentate della ditta "I.F.", aveva utilizzato le acque di produzione del frantoio oleario al di fuori dei casi previsti dalla normativa vigente. 2.Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando l'erronea applicazione dell'art. 137, comma 14, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché il ruscellamento dei…
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Accumulo dovuto ad abbondanti piogge: come procedere?
Categoria: AcquaAutorità: Cass. Pen. Sez. VII
Data: 22/06/2018
n. 28862
In tema di scarichi, ed in particolare di utilizzazione agronomica di acque di vegetazione dei frantoi oleari, in caso di accumulo idro-agricolo dovuto ad abbondanti piogge l'azienda, nella persona della sua legale rappresentante, deve premurarsi di smaltire l'accumulo tramite modalità alternative, quali lo stoccaggio temporaneo (da realizzarsi non solo fin dove possibile ma, altresì, tramite l'acquisizione di serbatoi aggiuntivi), ovvero tramite l'invio del surplus di acque di vegetazione in aziende agricole diverse; diversamente, l'utilizzazione agronomica di acque di vegetazione dei frantoi oleari al di fuori dei casi e delle procedure previste dalla legge integra la fattispecie illecita di cui all’art. 137 del D.L.vo 152/2006. Non rileva, peraltro, l’autorizzazione allo spandimento delle acque di lavorazione del frantoio, dal momento che l'efficacia della stessa è circoscritta allo spandimento destinato a culminare nell'assorbimento del terreno secco, e dunque idoneo ad assumere i valori nutrizionali derivanti dalle acque di vegetazione, e non certo allo spandimento attuato in presenza di condizioni atmosferiche inidonee a consentire l'assorbimento del terreno, e quindi destinato a risolversi nell'impaludimento e nell'immissione nel corso dell'acqua superficiale di una raccolta di materia fangosa a bordo dell'argine.
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Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 20 novembre 2015 il Tribunale di Firenze ha condannato l'imputata alla pena di 1.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 137, comma 14, del d.lgs. n. 152 del 2006 perché, in qualità di legale rappresentate della ditta "I.F.", aveva utilizzato le acque di produzione del frantoio oleario al di fuori dei casi previsti dalla normativa vigente. 2.Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando l'erronea applicazione dell'art. 137, comma 14, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché il ruscellamento dei…
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