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INQUINAMENTO IDRICO – Scarichi acque reflue

Categoria: Acqua
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 29/04/2009
n. 17862

L’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 137, co. 11 del D.Lgs. 152/2006, conformemente alle direttive comunitarie, prevede in maniera chiara e precisa il divieto di scarichi nel suolo e nel sottosuolo, per la natura impermeabile di tale corpo recettore e per l’impossibilità di controllare le sostanze immesse. Tale divieto può essere derogato nelle sole ipotesi tassative previste dalla legge tra le quali rientra quella di cui alla lettera c) dell’articolo 103, la quale contempla l’esclusione dal divieto degli scarichi di acque reflue urbane ed industriali per le quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni

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