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Scarico o rifiuto liquido: cosa si intende per sistema stabile di collettamento?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 14/02/2018
n. 6998

In materia di acque, lo scarico è definito, dall’art. 74 del D.L.vo 152/2006, come l’immissione tramite un sistema stabile di collettamento che collega il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, che siano acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria. Lo scarico è tale in quanto avvenga tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile di collettamento, intendendosi, per condotta, non per forza tubazioni o altre specifiche attrezzature, essendo, invece, necessario e sufficiente un sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza, senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno, i reflui fino al corpo ricettore. In tutti gli altri casi - nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore - si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti, di cui alla Parte IV del D.L.vo 152/2006  (nella specie, la raccolta di liquami in vasche di raccolta ha portato a ritenere interrotta, per certo, la necessaria continuità tra il luogo in cui i reflui venivano prodotti ed il recapito finale, considerando anche che alla stessa collocazione nelle vasche seguiva il "re-indirizzo" in un piazzale di cemento e, da lì, in un vallone e, poi, in un fiume).

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