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Reato di scarico non autorizzato: quali circostanze attenuanti possono invocarsi?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. sez.
Data: 04/04/2019
n. 14762

Al reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione non è applicabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., perché la stessa è incompatibile con la natura contravvenzionale e di pericolo della fattispecie di cui all'art. 137 D.Lgs. n. 152 del 2006. Non trova applicazione nemmeno la diminuente di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. in caso di successivo rilascio dell'autorizzazione, in quanto il conseguimento del titolo abilitativo non comporta di per sé l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze del reato ambientale, avendo solo l'effetto di rendere lecita la condotta successiva.  

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