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Miscelazione di reflui misti: quando il refluo risultante si può considerare urbano?

Categoria: Acqua
Autorità: Tar Sardegna, Sez. I
Data: 27/07/2018
n. 688

La lettera normativa è chiara nell’attrarre alla nozione di acque reflue urbane, di cui alla lett. i) dell’art. 74 del D.L.vo 152/2006 anche i reflui misti - cioè caratterizzati dal miscuglio tra acque reflue domestiche, acque reflue industriali e acque meteoriche. La legge si limita a parlare di “miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie”, senza esigere espressamente che detto “miscuglio” avvenga sin dall’immissione in fognatura. Tuttavia, per potersi parlare di acque urbane le stesse devono essere composte in prevalenza da acque domestiche e solo in minore percentuale da acque industriali, sicché laddove il miscuglio veda la prevalenza di acque domestiche rispetto alle acque industriali il refluo risultante è da considerare urbano, anziché industriale. Di conseguenza, in caso di miscelazione di reflui di diversa natura, il criterio da utilizzare per stabilire la natura della risultante è quello relativo al “refluo quantitativamente prevalente”: ove prevalgano i “reflui urbani”, il prodotto della miscelazione dovrà essere considerato, agli effetti di legge, della stessa natura, a prescindere dal luogo in cui avviene la miscelazione (all’interno o all’esterno del depuratore, “a monte” o “a valle” dello stesso).

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