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Autorizzazione allo scarico: quali conseguenze in caso di silenzio dell’autorità?

Categoria: Acqua
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 10/03/2016
n. 9942

L’art. 124, c.7, del D.Lgs. 152/2006 è stato modificato dall'art.2, comma 12, del D.Lgs. n. 4 del 2008 nel senso che "l'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda" senza contemplare più alcun meccanismo di silenzio - assenso legato all'inadempimento dell'autorità: di conseguenza la semplice domanda di autorizzazione allo scarico non opera alcun effetto "liberatorio", neppure temporaneo, potendo l'attività richiesta essere esercitata unicamente una volta rilasciata l'autorizzazione.

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