Ritenuto in fatto 1.La Corte di Appello di Lecce con sentenza del 26/2/2016 confermava la sentenza con cui in data 29/11/2013 il Tribunale di Lecce aveva condannato S.G.per i reati di cui: •Decreto di citazione del 13.11.2009: a. del reato p. e p. dagli artt. 439-452 c.p. per avere, quale legale rappre-sentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della "R. e G. S.C. spa" poi denominata "R&G S.S.p.A" nonché legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della A. s.p.a. e proprietario del terreno sito in Lecce tra l'attuale Via Taranto e Via Vecchia Surbo. Prima omettendo di adottare,…
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Avvelenamento di acque, quali presupposti?
Categoria: AcquaAutorità: Cass. Pen. Sez. IV
Data: 24/10/2018
n. 48548
In tema di avvelenamento di acque, l’art. 439 del codice penale sanziona chiunque avvelena acque o sostanze destinate alla alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo; tale avvelenamento è punito, per effetto dell'art. 452 anche quando sia colposo. Trattasi di un reato di pericolo astratto o presunto: la norma colpisce, infatti, la diffusività del pericolo nei confronti di un numero indeterminato di persone, con la conseguenza che ricade in tale fattispecie l'avvelenamento compiuto in qualsiasi fase anteriore alla destinazione dell'acqua o della merce ad uno specifico acquirente, poiché è in quel momento, e più precisamente solo in quel momento, che il pericolo collettivo si puntualizza in un pericolo individuale, sanzionato da altre disposizioni. In ogni caso, pur ribadendo che trattasi di reato di pericolo presunto, per la configurabilità del reato di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione è necessario che un avvelenamento di per sé produttivo, come tale, di pericolo per la salute pubblica, vi sia comunque stato. Ciò richiede che vi sia stata immissione di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute: pericolosa per il bene giuridico tutelato è, cioè, quella dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute. Detta pericolosità deve potersi ritenere scientificamente accertata quando possa dirsi riferita a dose di sostanza contaminante alla quale le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute. In tal senso, non è sufficiente il mero superamento dei limiti soglia di carattere precauzionale, che costituiscono una prudenziale indicazione sulla quantità di sostanza, presente in alimenti, che l'uomo può assumere senza rischio, quotidianamente e sul lungo periodo; l'avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione non deve avere necessariamente potenzialità letale, essendo sufficiente che abbia la potenzialità di nuocere alla salute.
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Ritenuto in fatto 1.La Corte di Appello di Lecce con sentenza del 26/2/2016 confermava la sentenza con cui in data 29/11/2013 il Tribunale di Lecce aveva condannato S.G.per i reati di cui: •Decreto di citazione del 13.11.2009: a. del reato p. e p. dagli artt. 439-452 c.p. per avere, quale legale rappre-sentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della "R. e G. S.C. spa" poi denominata "R&G S.S.p.A" nonché legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della A. s.p.a. e proprietario del terreno sito in Lecce tra l'attuale Via Taranto e Via Vecchia Surbo. Prima omettendo di adottare,…
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