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Sostanze tossiche in acque termali: la mancanza di un parametro certo può sospendere l’attività?

Categoria: Acqua
Autorità: Consiglio di Stato
Data: 08/08/2022
n. 6968

In mancanza di un riferimento parametrico certo e nel rispetto del criterio di ragionevolezza e proporzionalità, non può escludersi che l’accertata presenza nelle acque termali di sostanze tossiche in percentuali elevate e comunque di gran lunga superiori ai limiti previsti per l’ingestione, con riferimento ad un riconosciuto potente cancerogeno come l’arsenico e ad una sostanza tossica come il manganese, possa imporre di dare applicazione al principio eurounitario di precauzione mediante l’immediata sospensione delle attività termali e dei trattamenti medici connessi in presenza di un credibile, concreto ed immediato rischio per la salute apprezzato, dal massimo organo tecnico-scientifico competente, attraverso un giudizio serio e prudenziale alla stregua dei dati scientifici disponibili, ancorché non definitivamente probanti.

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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO   1 - L’impresa appellante, titolare di uno stabilimento termale, impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III quater, del 2 aprile 2020, n. 4006, di reiezione del suo ricorso avverso il provvedimento della Regione Lazio con il quale è stata disposta la sospensione dell’attività termale nonché avverso il presupposto parere del Consiglio Superiore di Sanità e gli altri atti connessi. La Regione intimata e il Ministero della Salute si sono costituiti in appello per difendere l’esattezza della sentenza impugnata. Appellante e Regione hanno ulteriormente argomentato le rispettive difese con…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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