INQUINAMENTO IDRICO – Metodo di campionamento
Categoria: Acqua
Autorità: Cassazione Penale
Data: 11/09/2006
n. 29884
In tema di scarico di acque reflue industriali, le norme sulla metodica di prelievo e campionamento non solo non integrano la fattispecie penale di cui all’art. 59, c. 5, D.Lgs. 152/99, perché non forniscono alcun elemento aggiuntivo o specificativo della materialità del reato, ma neppure indicano un criterio legale di valutazione della prova, proprio perché lasciano aperta la possibilità di utilizzare metodiche diverse (normali o derogatorie), tutte idonee ad assicurare la rappresentatività del campione a condizione di una adeguata motivazione sul punto.
© Riproduzione riservata
INQUINAMENTO IDRICO – Metodo di campionamento
Categoria: AcquaAutorità: Cassazione Penale
Data: 11/09/2006
n. 29884
In tema di scarico di acque reflue industriali, le norme sulla metodica di prelievo e campionamento non solo non integrano la fattispecie penale di cui all’art. 59, c. 5, D.Lgs. 152/99, perché non forniscono alcun elemento aggiuntivo o specificativo della materialità del reato, ma neppure indicano un criterio legale di valutazione della prova, proprio perché lasciano aperta la possibilità di utilizzare metodiche diverse (normali o derogatorie), tutte idonee ad assicurare la rappresentatività del campione a condizione di una adeguata motivazione sul punto.
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