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Quali prove servono per dimostrare l’esistenza di uno scarico?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 13/12/2018
n. 56094

In tema di acque, è definita scarico (dall'art. 74, comma 1, lett. ff) del D.L.vo 152/2006) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. La prova dello scarico, inoltre, può essere fornita in qualunque modo, purché venga dimostrato lo "scarico" secondo la citata accezione, ovvero del sistema stabile di collettamento tra ciclo produttivo e corpo recettore, con la conseguenza che, ad esempio, non può ritenersi provato lo scarico dalla mera giacenza di vino nei silos.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Palermo ha condannato V. I., alla pena di C 5.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 137 del d.lgs n. 152 del 2006, per avere, quale legale rappresentante della C. A. "M. d. P.", con sede in P., mantenuto scarichi di acque reflue industriali provenienti da un'attività di produzione di mosti e vini, dopo la scadenza dell'autorizzazione allo scarico, rilasciata nel 1991 e mai rinnovata. Accertato in P. il 22/11/2012. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto…
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