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I reflui provenienti da cliniche specialistiche non sono reflui domestici

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 16/05/2024
n. 19391

Deve ritenersi che il criterio distintivo tra le “acque reflue domestiche” e le “acque reflue industriali” sia quello della provenienza. Ne consegue che le acque reflue provenienti da una clinica specialistica sono da ricondurre nella categoria delle “acque reflue industriali” (acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni) e non in quella delle “acque reflue domestiche”, tali essendo, secondo la definizione fornita dall’art. 74, comma 1, lett g), del d.lgs. 152/2006, le acque reflue derivanti da “attività domestiche”, locuzione chiaramente riferita alla convivenza e coabitazione di persone, ma in un ambito strettamente e necessariamente familiare.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Cassino ha condannato M. C. e M. C. alla pena di 1.000 euro di ammenda ciascuno in relazione al reato di cui agli artt. 113 cod. pen., 137, comma 1 d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in cooperazione colposa tra loro, entrambi nella qualità di legali rappresentanti della clinica specialistica “C. d. S.” sita in Formia, effettuavano uno scarico di acque reflue autorizzate nella rete fognaria adibita ai soli scarichi domestici, in assenza della prescritta autorizzazione. Fatto accertato il 26 marzo 2018. 2. Avverso l’indicata sentenza, gli imputati, per il…
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